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Sez. L, Sentenza n. 6627 del 12/05/2001 (Rv. 546624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Impresa avicola - Attività agricola o industriale - Qualificazione - Presupposti - Domanda di adeguamento della retribuzione - Adozione in via parametrica di un controllo collettivo - Previo accertamento della natura dell'attività dell'imprenditore - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 2001-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'avicoltura, diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, può essere attività agricola o industriale, a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel senso che è agricola quando l'imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo e solo quando non si verifica questa condizione l'avicoltura è attività industriale. L'onere di provare l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, al fine di invocare l'adozione in via parametrica di una contrattazione collettiva, incombe alla parte che, deducendo l'inadeguatezza della retribuzione, proponga domanda diretta all'adeguamento della sua retribuzione al precetto costituzionale ed ai principi dell'art. 2099 cod. civ., invocando come parametro una determinata contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)