Sez. 1, Sentenza n. 6911 del 23/07/1997 (Rv. 506213 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Impresa avicola - Riconducibilità - Condizioni - Previsione contenuta nell'art. 206 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Irrilevanza - Collegamento funzionale dell'attività con il fondo - Necessità.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
A norma dell'art. 2135 cod. civ., l'attività di allevamento del bestiame può considerarsi agricola anziché commerciale, quando si presenta in collegamento funzionale con il fondo, nel senso che essa trae occasione e forza dallo sfruttamento del fondo stesso. Conseguentemente, per quanto riguarda l'impresa avicola, astrattamente riconducibile all'attività di allevamento del bestiame, ai fini della qualificazione dell'avicoltore quale imprenditore agricolo non assoggettabile a fallimento, mentre resta irrilevante la previsione contenuta a fini assicurativi nell'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla legge 20 novembre 1986, n. 778, occorre che egli svolga la sua attività in collegamento funzionale con il fondo agricolo (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto insussistente la qualifica di imprenditore agricolo relativamente ad un avicultore che esercitava l'allevamento di polli con strutture di ampie dimensioni e capacità, senza collegamento con il fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1167 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)