Sez. L, Sentenza n. 7639 del 28/12/1983 (Rv. 432241 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - EFFETTI - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - TERMINE BREVE O ANNUALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - EFFETTI - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - TERMINE BREVE O ANNUALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro, l'appello con riserva dei motivi, previsto con effetti limitati e prodromici nel caso in cui l'esecuzione sia iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado, non è di per sè idoneo ad instaurare il procedimento di secondo grado, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto occorre a tal fine la presentazione dei motivi di gravame nel rispetto del termine breve od annuale d'impugnazione, decorrente rispettivamente dalla notificazione ovvero dalla pubblicazione (ove non notificata) della sentenza completa anche della motivazione. (V 3079/81, mass n 413647; (V 2896/77, mass n 386465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)