Sez. 3, Sentenza n. 3079 del 09/05/1981 (Rv. 413647 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RITO PREVISTO DALL'ART 46 - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA - ESISTENZA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO DECISORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LITISPENDENZA - PERSISTENZA - DOMANDA DI RILASCIO DELLO IMMOBILE LOCATO - RIGETTO - LETTURA DEL DISPOSITIVO - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - RIUNIONE DELLE DUE CAUSE IN CORSO DINANZI ALLO STESSO GIUDICE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RITO PREVISTO DALL'ART 46 - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA - ESISTENZA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO DECISORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LITISPENDENZA - PERSISTENZA - DOMANDA DI RILASCIO DELLO IMMOBILE LOCATO - RIGETTO - LETTURA DEL DISPOSITIVO - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - RIUNIONE DELLE DUE CAUSE IN CORSO DINANZI ALLO STESSO GIUDICE.*
Nel giudizio previsto dalla legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull'equo canonè) che, all'art 46, rinvia al rito prescritto per le controversie di lavoro, la sola pronuncia del dispositivo, con la sua lettura in udienza a norma dell'art 429 cod proc civ, in Mancanza del deposito della motivazione della sentenza, non comporta l'esistenza giuridica del provvedimento nella sua interezza (salva l'ipotesi eccezionale prevista dal secondo comma dell'art 433 cod proc civ) e non fa venir meno, quindi, la litispendenza che, apertasi con la domanda giudiziale, perdura, per il principio dell'unita del rapporto processuale, finche il rapporto stesso non sia chiuso con sentenza passata in giudicato. Consegue che, qualora sia stata rigettata la domanda di rilascio dell'immobile e, dopo la lettura del dispositivo, ma prima del deposito della motivazione della sentenza, la parte soccombente proponga un nuovo giudizio, non puo ricorrere questione di Competenza per litispendenza e quindi possibilita di esperire i relativi mezzi di impugnazione ex art 42 e seguenti cod proc civ, bensi soltanto questione di eventuale riunione delle due cause, contemporaneamente in corso dinanzi allo stesso giudice, alla stregua della disciplina degli artt 273 e 274 cod proc civ. (Conf 5174/80, mass n 409021; (Conf 2394/80, mass n 406103; (Conf 2625/79, mass n 398959; (Conf 146/79, mass n 396212; (Conf 3449/78, mass n 392911; (Conf 3002/78, mass n 392441; (Conf 2896/77, mass n 386465; (Conf 643/65, mass n 311218).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)