Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 05/10/1974 (Rv. 371070 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - FONDO DOMINANTE - ESPRESSA INDICAZIONE NEL TITOLO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - FONDO DOMINANTE - ESPRESSA INDICAZIONE NEL TITOLO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE.*
Ai fini della identificazione del fondo dominante, in un atto di Costituzione di servitu, non e necessario che detto fondo sia espressamente indicato nell'atto, ma e sufficiente che da altri elementi, attinenti alla natura stessa della servitu ed all'ubicazione del fondo servente, si possa ricavare con certezza a vantaggio di quale fondo essa e costituita. (nella specie, trattandosi di lotti di terreno edificabile facenti parte di un unico comprensorio, sui quali erano state costituite servitu consistenti in limitazione dell'edificabilita senza l'indicazione dei fondi dominanti, i giudici del merito hanno affermato che tali dovevano considerarsi tutti i lotti, indipendentemente dall'epoca della loro vendita da parte dell'unico proprietario lottizzatore, perche la mancata imposizione delle servitu ad alcuni di essi avrebbe eluso gli scopi di disciplina edilizia voluti dal lottizzatore medesimo. La suprema Corte respingendo il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 547'73, mass n 362581; 380'70, mass n 345317; 2227'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)