Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 13/03/1985 (Rv. 439873 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SU FATTI GRAVI O PARTICOLARMENTE RIPROVEVOLI - PREGIUDIZIO ALLA REPUTAZIONE OD AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI UNA PERSONA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SU FATTI GRAVI O PARTICOLARMENTE RIPROVEVOLI - PREGIUDIZIO ALLA REPUTAZIONE OD AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI UNA PERSONA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
Il giornalista, il quale, esercitando il diritto di cronaca in ordine a fatti gravi o particolarmente riprovevoli, venga ad arrecare pregiudizio alla reputazione della persona ovvero al suo diritto alla riservatezza, non può essere chiamato a rispondere dei relativi danni, qualora gli avvenimenti riferiti, oltre a ricollegarsi ad un rilevante interesse della collettività alla informazione, come nel caso in cui abbiano notevolmente scosso l'opinione pubblica, siano obiettivamente veri, o comunque siano ritenuti tali in buona fede, per avere il giornalista medesimo diligentemente ottemperato al dovere di controllare le fonti di provenienza delle notizie, e qualora inoltre l'esposizione dei fatti, per quanto inevitabilmente influenzata dalla sensibilità personale, e dalla formazione culturale ed ideologica dell'autore, ovvero presentante toni vivaci e di effetto, giustificabili alla stregua del momento in cui la vicenda crea emozioni ed interesse nel grande pubblico, non si discosti da obiettivi canoni di chiarezza, restando scevra da sottintesi od apprezzamenti soggettivi di per sè denigratori od idonei a suggestionare il lettore. (V 5259/84; (V 90/78, mass nn 389383, 389384, 389385).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)