Sez. 3, Sentenza n. 90 del 11/01/1978 (Rv. 389383 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - DIRITTO PUBBLICO SOGGETTIVO INERENTE ALLA LIBERTA DI PENSIERO E DI STAMPA - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - DIRITTO PUBBLICO SOGGETTIVO INERENTE ALLA LIBERTA DI PENSIERO E DI STAMPA - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.*
Il diritto di cronaca giornalistica, rientrante tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla liberta di pensiero e di stampa riconosciute dall'art 21 della Costituzione, nel suo Esercizio incontra un triplice limite: 1) gli avvenimenti riferiti devono rispondere al requisito della verita, obiettiva o ragionevolmente e incolpevolmente putativa; 2) gli avvenimenti stessi devono avere Rilevanza per la vita sociale, tale da dar luogo a un interesse generale alla relativa informazione; 3) deve sussistere correlazione tra commento e fatti riferiti. Il diritto medesimo deve, poi, esplicarsi secondo i principi della obiettivita, serenita e correttezza espositiva, intesi e applicati secondo un criterio di relativita con riferimento alla realta sociale. (V 868/74, mass n 368761; (V 1499/72, mass n 358172; (V 1959/67, mass n 328936; (V 5/66, mass n 100907, Cass pen).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)