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Sez. 2, Sentenza n. 8 del 04/01/1969 (Rv. 337788 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - SCELTA DEL CONDIVIDENTE CUI ASSEGNARE IL BENE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - RIMESSIONE ALLA SORTE - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DA PARTE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337788-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - SCELTA DEL CONDIVIDENTE CUI ASSEGNARE IL BENE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - RIMESSIONE ALLA SORTE - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DA PARTE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In caso di scioglimento della comunione su bene indivisibile, la scelta - tra piu condividenti che abbiano fatto richiesta di assegnazione- di colui o coloro cui assegnare il bene stesso, tanto in caso di disparita di quote, quanto (ed a maggior ragione) in caso di quote uguali, costituisce un potere-dovere del giudice di merito, che non puo rimettere alla sorte la decisione su una parte della controversia a lui sottoposta. L'apprezzamento di fatto degli elementi che inducono a dare la preferenza nell'assegnazione all'uno od all'altro condividente, sfugge al controllo di legittimita, ove logicamente e sufficientemente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)