Sez. 2, Sentenza n. 2574 del 02/07/1975 (Rv. 376517 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - COMPRENSIONE DEGLI IMMOBILI PER INTERO NELLA PORZIONE DI UN COEREDE O DI PIU COEREDI CONGIUNTAMENTE - CRITERIO PREFERENZIALE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLE QUOTE E DEI RAPPORTI OBBLIGATORI TRA I CONDIVIDENTI - NECESSITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - COMPRENSIONE DEGLI IMMOBILI PER INTERO NELLA PORZIONE DI UN COEREDE O DI PIU COEREDI CONGIUNTAMENTE - CRITERIO PREFERENZIALE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLE QUOTE E DEI RAPPORTI OBBLIGATORI TRA I CONDIVIDENTI - NECESSITA.*
Nelle controversie per lo scioglimento della comunione avente a oggetto immobili non comodamente divisibili, il giudice deve tener presente, quale necessaria componente del suo giudizio, la concreta entita delle quote dei singoli condividenti, per adempiere il precetto di legge secondo cui gli immobili debbono essere 'preferibilmentè compresi per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore o anche nella porzione di piu condividenti, che abbiano chiesto l'attribuzione congiunta. Tale accertamento e indispensabile sia per contrapporre motivatamente al criterio della maggior consistenza altre considerazioni ritenute eventualmente prevalenti, sia per determinare il correlativo, necessario, addebito dell'eccedenza, secondo le previsioni dello art 720 cod civ. pertanto, nel caso in cui taluno dei condividenti affermi di avere diritto ad un incremento della propria quota per aver pagato un debito in solido per la cosa comune senza ottenere alcun rimborso, non e possibile procedere all'assegnazione di immobili non divisibili senza aver prima accertato i rapporti di credito e di debito tra i condividenti. (V 2598/73, mass n 366066; 3310/69, mass n 343359; (V 8/69, mass n 337788).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1115, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)