Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 06/06/1980 (Rv. 407515 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI FATTI IMPUTABILI A PIU PERSONE E SUCCEDUTISI NEL TEMPO - EFFICACIA CAUSATIVA DI TUTTI - CONDIZIONI - MANCATA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DELLA CAUSA REMOTA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI FATTI IMPUTABILI A PIU PERSONE E SUCCEDUTISI NEL TEMPO - EFFICACIA CAUSATIVA DI TUTTI - CONDIZIONI - MANCATA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DELLA CAUSA REMOTA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In presenza di una pluralita di fatti imputabili a piu persone e succedutisi nel tempo, a tutti deve riconoscersi un'efficacia causativa ove i fatti stessi abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. Ed e irrilevante che la causa remota non abbia per se sola determinato il danno, essendo sufficiente che essa abbia contribuito comunque in concreto alla produzione dell'evento dannoso. (nella specie, relativa a danni prodotti da infiltrazioni di acqua fuoriuscita da uno scaldabagno staccatosi dalla parete dello appartamento soprastante, la Corte suprema in base al principio su enunciato ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto mera occasione del predetto danno il distacco del cennato accessorio, imputabile al proprietario dell'appartamento, addossando all'inquilino l'esclusiva responsabilita dell'evento pregiudizievole a causa dell'allontanamento da tale appartamento senza averne preventivamente chiuso la conduttura idrica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)