Sez. 3, Sentenza n. 1785 del 18/03/1982 (Rv. 419640 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI AZIONI OD OMISSIONI - EFFICACIA CAUSALE DI UNA DI ESSE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI AZIONI OD OMISSIONI - EFFICACIA CAUSALE DI UNA DI ESSE - CONDIZIONI.*
Perché un'Azione od omissione possa essere fatta rientrare, insieme ad altre, nella sequenza causale, interamente e complessivamente produttiva di un evento dannoso, occorre che essa costituisca causa efficiente, insieme alle altre azioni od omissioni, secondo il criterio dell'adeguatezza obiettiva e della regolarità o tipicità causale. Per il che, il metro di valutazione dell'Azione od omissione va desunto dalla normalità o regolarità dei comportamenti umani nell'ambiente sociale, secondo l'ordinaria diligenza in esso usata, con la conseguenza che l'Azione rientra nella sequenza causale soltanto quando non corrisponda al comportamento normalmente e regolarmente tenuto - con riferimento alla situazione considerata - in osservanza del dovere sociale di ordinaria diligenza. (V 2492/69, mass n 342036; (V 2918/71, mass n 354160; (V 1954/75, mass n 375654; (V 4644/76, mass n 383392; (V 5184/78, mass n 394931; (V 3650/80, mass n 407515).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)