Sez. L, Sentenza n. 3909 del 18/03/2002 (Rv. 553099 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratto aziendale - Ricezione delle relative clausole in un contratto individuale - Facoltà di recesso dell'imprenditore - Limiti - Fattispecie relativa al fondo integrativo di pensionamento aziendale della Banca Popolare di Augusta.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE
Ove le clausole di un contratto aziendale (nella specie, accordo aziendale istitutivo del fondo integrativo di pensionamento presso la Banca Popolare di Augusta) siano state recepite in un contratto individuale, la facoltà di recesso dell'imprenditore è subordinata al consenso manifestato dal lavoratore, sia pure mediante rinvio ad eventuali nuove determinazioni dell'autonomia collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)