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Sez. L, Sentenza n. 3909 del 18/03/2002 (Rv. 553099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratto aziendale - Ricezione delle relative clausole in un contratto individuale - Facoltà di recesso dell'imprenditore - Limiti - Fattispecie relativa al fondo integrativo di pensionamento aziendale della Banca Popolare di Augusta.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Ove le clausole di un contratto aziendale (nella specie, accordo aziendale istitutivo del fondo integrativo di pensionamento presso la Banca Popolare di Augusta) siano state recepite in un contratto individuale, la facoltà di recesso dell'imprenditore è subordinata al consenso manifestato dal lavoratore, sia pure mediante rinvio ad eventuali nuove determinazioni dell'autonomia collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)