Sez. U, Sentenza n. 4598 del 15/04/1992 (Rv. 476811 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Conseguimento della parte di credito trattenuta e versata a titolo di ritenuta d'imposta - Controversia promossa dal sostituito di imposta nei confronti del sostituto - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Litisconsorzio con l'amministrazione finanziaria - Necessità - Domanda di pagamento degli interessi sulla detta parte del credito - Estensione - Domanda di rivalutazione del medesimo - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
La controversia, promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per conseguire il pagamento anche di quella parte del credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, è devoluta alla giurisdizione non del giudice ordinario ma delle commissioni tributarie, in quanto comporta una causa pregiudiziale di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio necessario dell'Amministrazione finanziaria. Tale giurisdizione, che deve essere affermata indipendentemente dal fatto che quell'Amministrazione non sia stata citata (spettando al giudice di essa munito disporre l'integrazione del contraddittorio), si estende alla richiesta di riconoscimento degli interessi, in considerazione del loro carattere accessorio, ma non anche alla domanda di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, che è autonoma e resta proponibile davanti al giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità del debitore per il ritardato adempimento del debito di valuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)