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Sez. 2, Sentenza n. 3795 del 21/04/1994 (Rv. 486316 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Questione relativa alla non integrità del contraddittorio - Rilevabilità su eccezione o d'ufficio nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - Limiti - Disposizione di intervento "jussu judicis" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486316-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione - che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro, né può essere disposto l'intervento "jussu judicis", che è incompatibile con le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, nel quale verrebbero introdotte parti e conclusioni diverse rispetto al giudizio di appello, contro il preciso divieto dell'art. 394 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)