Sez. 3, Sentenza n. 14244 del 17/12/1999 (Rv. 532336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Parti del giudizio di cassazione - Parti del giudizio di rinvio - Identità - Estensione del giudizio a soggetti diversi - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Al giudizio di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti del giudizio di cassazione; pertanto, qualora l'atto di riassunzione non sia stato notificato a taluno di questi ultimi, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, mentre, qualora il giudizio di rinvio venga indebitamente esteso a soggetti che non sono stati per qualsiasi ragione parti del giudizio di cassazione, devesi rilevare, d'ufficio e anche in sede di legittimità, l'irregolare costituzione, nei loro confronti, del rapporto processuale di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)