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Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011 (Rv. 616223 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questione relativa alla non integrità del contraddittorio - Rilevabilità su eccezione o d'ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616223-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)