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Sez. L - , Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021 (Rv. 660332 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Tutela - Assunzione a tempo indeterminato - Esclusione - Risarcimento danno - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2021-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660332-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)