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Sez. 1, Sentenza n. 4043 del 19/03/2003 (Rv. 561248 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Disciplina applicabile - Opposizione di terzo all'esecuzione ex artt. 619 e 621 cod. proc. civ. - Conseguenze in tema di prova.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561248-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

Il giudizio di rivendicazione (così come quello di restituzione e separazione) di beni del fallito instaurato a norma dell'art. 103 legge fall. soggiace - attuando la dichiarazione di fallimento un sostanziale pignoramento dei beni del fallito - alla disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione (artt. 619 e 621 cod. proc. civ.), con conseguente inibizione della prova orale del diritto altrui su quei beni e conseguente obbligo, per il rivendicante, di fornire prova documentale del proprio assunto mercè la produzione di un atto recante data certa anteriore all'apertura del fallimento. A tale regime di limitazione probatoria si perviene - d'altronde - anche in ragione dell'analogo regime previsto in tema di ammissione al passivo dei crediti, atteso che tanto l'azione di revindica, quanto quella diretta all'insinuazione al passivo del credito, producono la riduzione delle aspettative di soddisfacimento della massa concorsuale, nell'un caso diminuendo l'attivo, nell'altro allargando l'area del concorso, ponendosi, rispetto ad essa - e, quindi, nei confronti della curatela -, come iniziative di terzi, al pari dell'iniziativa di chi, pretendendo di avere diritti reali sui beni pignorati, tende a sottrarli all'espropriazione, ed atteso, ancora, che tanto l'accertamento dei diritti reali quanto la verifica dei crediti si svolgono parallelamente nel tempo e nel rito, in consonanza con la funzione essenziale del procedimento concorsuale di determinazione della massa attiva e di quella passiva, ai fini del riparto ai creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)