Sez. U, Sentenza n. 1229 del 23/01/2004 (Rv. 569627 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Materia disciplinare - Nomina dei componenti e procedimento disciplinare dinanzi al medesimo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e imparzialità dei giudizi - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale relativa, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost. - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Con riferimento al Consiglio nazionale forense - il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all'indipendenza del giudice e all'imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Costituzione art. 102, Costituzione art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)