Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 23/04/1980 (Rv. 406418 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI.*
A norma dell'art 45 cod proc civ il conflitto di Competenza puo essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente dal giudice primieramente adito, soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di Competenza per materia o per territorio inderogabile. Qualora si tratti, invece, di Competenza territoriale derogabile o di Competenza per valore, soltanto le parti possono impugnare, con l'istanza di regolamento, la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, di guisa che se l'impugnazione non sia stata proposta e la causa sia stata riassunta nei termini, si radica la Competenza del giudice designato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)