Sez. L, Sentenza n. 1079 del 11/02/1983 (Rv. 425870 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - PRECISAZIONE E SPECIFICAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI RITUALMENTE PROPOSTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI LEGGE E DI PAGAMENTO DELLE MENSILITÀ MATURATE DOPO L'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - PRECISAZIONE E SPECIFICAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI RITUALMENTE PROPOSTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI LEGGE E DI PAGAMENTO DELLE MENSILITÀ MATURATE DOPO L'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.*
Nel nuovo rito del lavoro, il divieto, per la parte istante, di introdurre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado (e, a maggior ragione, in quello di appello o di rinvio) non esclude che le domande iniziali ritualmente proposte possano essere precisate e specificate, nel corso ulteriore del processo, ove ciò non importi mutamento del petitum o della causa petendi originari. Ne deriva che, rispetto alla domanda di risarcimento del danno nella misura di legge e di pagamento delle mensilità maturate dopo l'illegittimo licenziamento, deve ritenersi perfettamente ammissibile sia la specificazione della misura, delle modalità di calcolo e dell'estensione temporale della retribuzione, da porre a base del risarcimento richiesto, sia il richiamo di circostanze di fatto costituenti il presupposto della domanda (come la Mancanza di successiva occupazione del dipendente licenziato), quando non ne sia preclusa l'acquisizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)