Sez. 1 - , Ordinanza n. 11554 del 11/05/2018 (Rv. 648560 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Procedimento per l’affidamento di minori - Conflittualità esclusivamente interna ai genitori - Conflitto di interessi con il minore - Accertamento in concreto - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
La sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)