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Sez. U, Sentenza n. 2791 del 27/10/1973 (Rv. 366340 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - TRASPORTI PUBBLICI - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - PROMOZIONI E CONCORSI - AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA (ATAC) - PROMOZIONE PER MERITO DISTINTO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - GRADUATORIA DEGLI SCRUTINANDI - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DELLA COMMISSIONE - SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI PER LO SCRUTINIO - NORMATIVA DELLA COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE - OSSERVANZA - DIRITTO DELLO SCRUTINANDO.*
Stato
decisa il 1973-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366340-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - TRASPORTI PUBBLICI - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - PROMOZIONI E CONCORSI - AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA (ATAC) - PROMOZIONE PER MERITO DISTINTO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - GRADUATORIA DEGLI SCRUTINANDI - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DELLA COMMISSIONE - SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI PER LO SCRUTINIO - NORMATIVA DELLA COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE - OSSERVANZA - DIRITTO DELLO SCRUTINANDO.*

Il giudizio di comparazione - riservato, in Sede di scrutinio, alla commissione prevista dagli artt 13 e 14 del regolamento 11 novembre 1964, relativo alle promozioni del personale della azienda tramvie e autobus del comune di Roma (ATAC) - non e sindacabile in Sede giurisdizionale, con la conseguenza che deve ritenersi che il detto regolamento non garantisce, all'agente che partecipi allo scrutinio, un effettivo diritto alla promozione per merito comparativo, in quando demanda all'apposita commissione di formare una graduatoria degli scrutinandi in ordine di merito, in base ad una valutazione complessiva dei medesimi, la quale non potrebbe non implicare una facolta di scelta, essenzialmente discrezionale, nella adozione e nell'applicazione dei criteri di graduazione del merito dei candidati. Tuttavia, al fine di garantire allo scrutinando l'assenza di ogni arbitrario Esercizio della liberta di selezione riservatasi dall' azienda nella speciale disciplina delle promozioni per merito comparativo, il regolamento - limitando la prevista facolta di scelta - detta precise Disposizioni per l'espletamento dello scrutinio, sicche l'agente che vi partecipi o che aspiri a parteciparvi ha senz'altro il diritto di vedere rigorosamente osservate le norme che regolano il particolare procedimento, soprattutto per quanto concerne la nomina e la composizione della commissione prevista dall'art 14 del regolamento.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/03/1904 num. 108, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)