Sez. 3, Sentenza n. 885 del 25/01/2002 (Rv. 551837 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Ipotesi di revocazione ex art. 495 n. 4 cod. proc. civ. - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
Il ricorso per cassazione fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica è inammissibile configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)