Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 10/12/2013 Cc. (dep. 27/01/2014) Rv. 259088 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Art. 600 bis cod. pen. - Legge n. 172 del 2012 - Sommarie informazioni assunte da minori - Obbligo di avvalersi di esperto in psicologia infantile - Violazione - Nullità - Esclusione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Incidenza sulla valutazione di attendibilità - Possibilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 600 bis, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)