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Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 27/02/1998 (Rv. 513114 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva - Integrazione del contraddittorio con tutti i legittimari - Esclusione - Reintegra delle quote dei convenuti - Domanda - Necessità - Tardiva - Eccezione di inammissibilità - Rigetto nel merito - Parte vittoriosa - Riproposizione in appello (art. 346 cod. proc. civ.) , in via di eccezione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513114-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La domanda di riduzione di disposizione testamentaria per lesione di legittima è proponibile soltanto nei confronti del beneficiato, senza necessità di chiamare in giudizio tutti i legittimari e non implica automaticamente l'integrazione di tutte le quote di legittima, eventualmente lese, delle parti in giudizio, ma soltanto di quei convenuti che hanno tempestivamente agito in riduzione. Pertanto è inammissibile la domanda di riduzione, proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni dal legittimario convenuto, se non è stato accettato il contraddittorio, e, se il giudice la rigetta nel merito, la parte vittoriosa non ha l'onere di impugnare sul punto la sentenza, essendo la questione riproponibile in via di eccezione (art. 346 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 558, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)