Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/02/1966 (Rv. 320895 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ECCEZIONE DISATTESA DAL PRIMO GIUDICE - RIPROPOSIZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE IN APPELLO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ECCEZIONE DISATTESA DAL PRIMO GIUDICE - RIPROPOSIZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE IN APPELLO - CONSEGUENZE.*
La preclusione della possibilita di proporre la domanda riconvenzionale dopo la prima udienza di trattazione, non essendo prevista a pena di nullita, non puo essere eccepita nel giudizio di appello con la comparsa conclusionale, nell'ipotesi in cui la parte, dopo avere eccepito in primo grado la tardivita della riconvenzionale, non abbia riproposto, a norma dell'art.346 cod.proc.civ., in grado di appello, la questione dell'inammissibilita, implicitamente disattesa dal primo giudice, ma abbia accettato il contraddittorio, difendendosi nel merito. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)