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Sez. 4, Sentenza n. 33405 del 13/04/2018 Ud. (dep. 18/07/2018) Rv. 273422 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Successione di leggi nel tempo - Motivazione della sentenza - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273422-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione ove la sentenza non stabilisca se la condotta fosse, all'epoca in cui è stata posta in essere, oggetto di linee guida (o, in mancanza, di buone pratiche), cosa queste ultime prescrivessero, se il sanitario vi si sia attenuto, se sia nondimeno configurabile una sua colpa, e se quest'ultima sia da considerare lieve o grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)