Sez. 4, Sentenza n. 3205 del 30/01/1996 Ud. (dep. 28/03/1996) Rv. 205194 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Rinnovazione della citazione | Competenza del giudice ex art. 145 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità di tale disposto al procedimento pretorile - Fattispecie.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Rinnovazione della citazione
Negli atti preliminari al dibattimento, ivi compresi quelli introduttivi, appartiene alla competenza del giudice, anche se si tratti del Pretore, provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta l'abnormità del provvedimento del pretore che aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il rinnovo della citazione dell'imputato e per l'effettuazione di accertamento sullo stato di salute del predetto e nei tempi di recupero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)