Sez. 6, Sentenza n. 3515 del 12/11/1998 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212347 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE | Erronea declaratoria di nullità del decreto emesso ex art.565 comma 2 c.p.p. - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Indebita regressione del procedimento - Abnormità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE
È abnorme l'ordinanza con la quale il pretore, nel dichiarare erroneamente la nullità del decreto di citazione emesso a norma dell'art.565, comma 2, c.p.p., a seguito di opposizione dell'imputato a decreto penale, ordini la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di competenza, giacché in tal caso si determina una indebita regressione del procedimento e l'attribuzione al pubblico ministero di una attività dallo stesso non espletabile, con conseguente paralisi processuale. Al pubblico ministero, infatti, non spetta emettere il decreto di cui all'art.565, comma 2, c.p.p., trattandosi di atto del giudice, né disporre la citazione a giudizio a norma dell'art.555 c.p.p., in quanto costituirebbe una inammissibile duplicazione di esercizio di azione penale. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale, per omessa enunciazione degli avvisi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.555 c.p.p. La S.C., nell'annullare la pronuncia, ha rilevato che l'originario decreto penale di condanna già conteneva gli avvisi di che trattasi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)