Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166635 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NOZIONE - SOGGETTI DISARMATI - PARTECIPI ALLA BANDA ARMATA - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NOZIONE - SOGGETTI DISARMATI - PARTECIPI ALLA BANDA ARMATA - CONFIGURABILITÀ.*
Per la configurazione del reato di banda armata è sufficiente che sussistano armi in dotazione alla banda come ente e delle quali vi sia la disponibilità per coloro che per essa e per i suoi fini debbano servirsene. Ne consegue che partecipano alla banda armata anche quegli associati che siano disarmati e in quanto tali lavorino in una delle strutture dell'organizzazione, titolari di specifiche competenze, non destinate necessariamente all'uso dell'arma, ma pur sempre funzionali al conseguimento del fine programmatico dell'organizzazione. (nella specie si trattava di alcuni componenti della frazione fronte carcerario, che non avevano con sè le armi). (V mass n 159812, sul concetto di bande armate, in generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)