Sez. 1, Sentenza n. 4743 del 20/12/1984 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169197 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - POSSESSO DI ARMI - NOZIONE - ORGANIZZAZIONE MILITARE - NON NECESSITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - POSSESSO DI ARMI - NOZIONE - ORGANIZZAZIONE MILITARE - NON NECESSITÀ.*
L'art. 306 cod. pen. (banda armata) presuppone un raggruppamento di persone, non identificabili con la semplice associazione, dotato di un armamento idoneo al raggiungimento degli scopi comuni costituiti dai delitti contro la personalità interna ed internazionale dello stato, ed essenziale alla natura violenta della banda. Le armi debbono appartenere al gruppo come tale, ma i singoli membri debbono averne la disponibilità in relazione ai compiti a ciascuno di essi affidati e nei limiti consentiti dalle esigenze operative; non necessita, pertanto, che ciascun componente sia armato e che in armi scorrazzi per le pubbliche vie, (come prevede il quarto comma dell'art. 416 cod. pen.); non occorre, infine, una organizzazione simile a quella delle forze armate regolari perché la necessità di una struttura gerarchica di tipo militare non trova rispondenza né nella lettera né nello spirito della legge. (V mass n 166635; (Conf mass n 165062; (Conf mass n 165224).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)