Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159812 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE - STRUTTURA DI TIPO MILITARE - ESCLUSIONE - VINCOLO TRA I COMPONENTI PER REALIZZARE IL FINE PROPOSTO - SUFFICIENZA - DIREZIONE COLLETTIVA DELLA BANDA - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE - STRUTTURA DI TIPO MILITARE - ESCLUSIONE - VINCOLO TRA I COMPONENTI PER REALIZZARE IL FINE PROPOSTO - SUFFICIENZA - DIREZIONE COLLETTIVA DELLA BANDA - SUFFICIENZA.*
Per la sussistenza del delitto di banda armata non è necessaria la struttura di un'organizzazione di tipo vero e proprio militare, con la distinzione, al suo interno, di gradi e Gerarchie, né è richiesto che sia individuato un capo, ma è sufficiente un vincolo di puro collegamento tra i componenti della banda, idoneo a realizzare il fine specifico di commettere quei reati per i quali la banda è costituita. Infatti, a parte la specifica responsabilità che l'ultimo comma dell'art. 306 cod. pen. attribuisce al capo, nulla porta ad escludere che la direzione della banda stessa venga assunta collettivamente dagli stessi promotori, dai componenti o organizzatori del sodalizio criminoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)