Sez. L, Sentenza n. 23 del 07/01/2003 (Rv. 559431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Per le aziende operanti nel Mezzogiorno - Disciplina ex legge n. 488 del 1999 - Ambito d'applicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 38, comma quinto, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, dal primo gennaio 2000 il diritto agli sgravi Contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati dalla predette norme, anche qualora impieghino per le attività da esse svolte nei predetti territori lavoratori non residenti (la norma sopra indicata è applicabile, in base a quanto dispone il successivo comma sesto, anche ai periodi contributivi precedenti al primo gennaio 2002 ed alle situazioni pendenti a tale data).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 5, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 6, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)