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Sez. L, Sentenza n. 17974 del 01/07/2008 (Rv. 603693 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui all'art. 23 della legge n. 171 del 1973 - Imprese operanti nei territori della Venezia insulare - Condizioni relative ai dipendenti dell'impresa - Lavoro effettivo nei territori beneficiati - Necessità - Residenza dei lavoratori in detti luoghi - Rilevanza - Esclusione - Applicazione del regime di irripetibilità dei maggiori contributi versati, di cui all'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603693-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di sgravi contributivi, l'art. 23 della legge n. 171 del 1973, nell'estendere ai territori della Venezia insulare le disposizioni sullo sgravio per il mezzogiorno di cui all'art. 18 del d.l. 918 del 1968, convertito in legge 1089 del 1968, richiede che i dipendenti dell'impresa effettivamente lavorino nel territori beneficiati e non anche l'ulteriore requisito della residenza degli stessi in detti luoghi. Ne consegue che il principio, stabilito nella disposizione richiamata, dell'irripetibilità delle maggiori contribuzioni versate erroneamente (ossia senza considerare lo sgravio) non si applica alle imprese dei territori veneziani, in quanto presuppone il carattere indebito dei contributi in ragione della residenza dei lavoratori in luoghi diversi da quelli beneficiati.

Riferimenti normativi: Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 5, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)