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Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 03/02/2011 (Rv. 617218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 - Somme finalizzate al ristoro del pregiudizio per mancata percezione di emolumenti - Reddito soggetto a tassazione - Condizioni - Lucro cessante - Natura - Fattispecie in tema di risoluzione di contratto di locazione.
Stato
decisa il 2011-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617218-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

A norma dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento "puro"; a tal fine ha natura di lucro cessante soltanto la perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, mentre ogni altro pregiudizio appartiene all'area del danno emergente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - nel dichiarare la risoluzione di un contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore - aveva detratto dalle somme riconosciute al locatore, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, quanto questi avrebbe dovuto pagare, secondo un calcolo presuntivo, a titolo di imposta sul reddito ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione; ciò alla luce del fatto che, in base agli accordi contrattuali, al momento della pronuncia non si era ancora maturato il diritto del locatore a percepire il relativo canone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)