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Sez. 2, Sentenza n. 10136 del 28/11/1994 (Rv. 488876 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Pattuizione di esecuzione del pagamento nel domicilio del debitore - Inosservanza - Adempimento nel domicilio del creditore - ObbligatorietĂ  - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488876-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Qualora il debitore di somma di denaro non si avvalga di una modalitĂ  di pagamento pattuita che lo abiliti ad eseguire nel suo domicilio la prestazione dovuta, l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1182 comma 3 cod. civ., nel quale si radica di conseguenza il "forum solutionis".(nella specie le parti avevano pattuito per il pagamento del corrispettivo di un appalto il mezzo della ricevuta bancaria, che era stata tuttavia rifiutata dal committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)