Sez. 2, Sentenza n. 629 del 08/03/1971 (Rv. 350347 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARĂˆ - CORTILE - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE AGGETTANTE SUL CORTILE - ILLEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARĂˆ - CORTILE - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE AGGETTANTE SUL CORTILE - ILLEGITTIMITA.*
La costruzione di un corpo di fabbrica aggettante nel cortile comune (nella specie per tutta la lunghezza di uno dei muri perimetrali del cortile e per una larghezza massima di cm novanta), effettuata da uno dei comproprietari nel sopraelevare il proprio fabbricato, altera la destinazione della cosa comune, in quanto occupa definitivamente una parte della sovrastante colonna d'aria, diminuendo cosi l'utilizzazione dell'aria e della luce, ed interdice agli altri partecipanti la possibilita di pari uso, risolvendosi la incorporazione parziale o totale della cosa comune in una sottrazione parziale o totale della cosa medesima agli analoghi poteri degli altri partecipanti alla comunione. Essa e, pertanto, illegittima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)