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Sez. U, Sentenza n. 14171 del 28/07/2004 (Rv. 577576 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Giurisdizione - Determinazione dell'oggetto della domanda - Individuazione della titolarità del rapporto in controversia - Questione di merito - Configurabilità - Pensionati della SpA Poste Italiane - Controversia sulla mera computabilità pensionistica di elementi della retribuzione - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie relativa alla inclusione nel trattamento pensionistico degli interi incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577576-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod.proc.civ., in base al "petitum sostanziale", ed a prescindere dalla titolarità del rapporto in questione - che involge il merito della controversia -, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza della SpA Poste Italiane per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione degli interi incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del c.c.n.l. del 1994, controversie che non hanno alcun riflesso sul rapporto di lavoro, avendo ad oggetto esclusivo la determinazione della misura della pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)