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Sez. 1, Sentenza n. 17179 del 14/11/2003 (Rv. 568152 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno morale "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del danno subito - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568152-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale non deriva in modo automatico dal fatto in sè della durata eccessiva del processo; occorre, pertanto, che la parte interessata dia dimostrazione di aver subito tale danno, anche se la relativa prova può essere agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali, che trovano fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti, in termini di ansia e di turbamento, che la pendenza di un processo civile, penale o amministrativo provoca nell'uomo medio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)