Sez. 1, Sentenza n. 11987 del 08/08/2002 (Rv. 558170 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Diritto all'equa riparazione - Presupposti - Configurabilità di un danno "in re ipsa" per effetto della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La natura indennitaria dell'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 non comporta alcun automatismo attributivo in favore del soggetto che lamenti la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, atteso che il mancato rispetto del termine ragionevole del processo non lede un diritto fondamentale della persona la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui violazione non possa rimanere senza la minima sanzione risarcitoria, costituendo perciò danno evento di per sè risarcibile; ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione occorre pertanto dimostrare che, per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del diritto ad una durata ragionevole dello stesso, il soggetto abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)