Sez. 1, Sentenza n. 2263 del 09/04/1984 (Rv. 434312 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, le Disposizioni transitorie dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come interpretato ed integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, le quali, dopo aver previsto l'Onere dello assegnatario di confermare entro sei mesi la domanda di cessione in precedenza presentata, stabiliscono che, per il caso in cui l'ente proprietario o gestore abbia già accettato la domanda stessa e comunicato il prezzo di cessione, "si considera stipulato e concluso il contratto di cessione", non hanno portata innovativa rispetto ai procedimenti ed alle forme fissate dalla previgente normativa per la stipulazione di detto contratto, e vanno intese nel senso che, nel concorso di detta accettazione della domanda e comunicazione del prezzo, si verifica, oltre alla dispensa dell'assegnatario dallo indicato Onere, la definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipulazione del contratto di compravendita, non l'automatica Costituzione del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà. Detto diritto alla stipulazione del contratto, peraltro, poiché non si inserisce in un rapporto privatistico, in cui l'amministrazione abbia assunto l'impegno a contrattare mediante preliminare, ma in un rapporto con connotati pubblicistici, non è suscettibile di tutela con esecuzione in Forma specifica del correlativo Obbligo a norma dell'art. 2932 cod. civ. (Conf 611/83, mass n 425359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)