diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 18/10/1973 (Rv. 366118 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - PRESCRIZIONE - INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA APPLICATIVA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - INCOSTITUZIONALITA PARZIALE DELLA NORMATIVA DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE - DECORSO DEL TEMPO DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366118-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - PRESCRIZIONE - INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA APPLICATIVA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - INCOSTITUZIONALITA PARZIALE DELLA NORMATIVA DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE - DECORSO DEL TEMPO DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*

L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale trova un limite rispetto a quelle situazioni gia consolidate per effetto di eventi giuridici idonei a produrre tale consolidazione, tra cui si fanno rientrare la sentenza passata in giudicato, l'atto amministrativo divenuto inoppugnabile e altri fatti rilevanti sul piano sostanziale e processuale, quali la prescrizione e la decadenza. Tuttavia, se la prescrizione rientra nella categoria degli eventi idonei a determinare il consolidamento di una situazione giuridica, per effetto dell'Estinzione del diritto che essa determina, cio non si verifica quando la dichiarazione di incostituzionalita investe proprio la norma che quella prescrizione avrebbe dovuto rendere operante, venendo in tal caso meno ab origine lo strumento idoneo a determinare l'Estinzione del diritto. Consegue che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalita degli artt 2948 n 4, 2955 e 2956 del codice civile, nella parte in cui prevedevano la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti del lavoratore durante il rapporto di lavoro (sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966 n 63), e divenuto irrilevante, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo verificatosi in pendenza del rapporto di lavoro. (V 2222/71, mass n 353021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)