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Sez. L, Sentenza n. 3060 del 21/06/1978 (Rv. 392508 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA CHE AVREBBE DOVUTO RENDERE OPERANTE LA PRESCRIZIONE - EFFETTI - CUMULO DEL PERIODO PRESCRIZIONALE, RICOMINCIATO A DECORRERE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, CON QUELLO MATURATO ANTERIORMENTE ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392508-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA CHE AVREBBE DOVUTO RENDERE OPERANTE LA PRESCRIZIONE - EFFETTI - CUMULO DEL PERIODO PRESCRIZIONALE, RICOMINCIATO A DECORRERE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, CON QUELLO MATURATO ANTERIORMENTE ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*

Poiche la dichiarazione di incostituzionalita di una norma che avrebbe dovuto rendere operante la prescrizione (nella specie, art 2948 n 4 cod civ) fa venir meno ab origine lo strumento idoneo a determinare l'Estinzione del diritto, non si puo cumulare, con il periodo di prescrizione, ricominciato a decorrere dopo l'entrata in vigore dell'art 18 della legge n 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), quello che si sarebbe maturato anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 20 giugno 1966. (V 1268/76, mass n 379956; (V 2634/73, mass n 366118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)