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Sez. L, Sentenza n. 1707 del 03/05/1975 (Rv. 375334 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DECADENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA PRESCRIVENTE LA DECADENZA - EFFICACIA - TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - PREVIA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO AMMINISTRATIVO IN VIA GERARCHICA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 148 DEL 1931 - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1975-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375334-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DECADENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA PRESCRIVENTE LA DECADENZA - EFFICACIA - TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - PREVIA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO AMMINISTRATIVO IN VIA GERARCHICA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 148 DEL 1931 - EFFICACIA.*

L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale trova un limite rispetto a quelle situazioni gia consolidate per effetto di eventi giuridici idonei a produrre tale consolidamento, tra cui rientrano la prescrizione e la decadenza. Tuttavia, se la decadenza rientra nella categoria degli eventi idonei a determinare il consolidamento di una situazione giuridica, per effetto dell'Estinzione del diritto che essa determina, cio non si verifica quando la dichiarazione di incostituzionalita investe proprio la norma che quella decadenza avrebbe dovuto rendere operante, venendo in tal caso meno ab origine lo strumento idoneo a produrre l'Estinzione del diritto. Consegue che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalita dell'art 10 RD 8 gennaio 1931 n 148 - nella parte in cui, prima delle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1957 n 633, disponeva l'improponibilita dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro aventi ad oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale - (sentenza della Corte costituzionale 29 marzo 1972 n 57), la tardiva presentazione del ricorso gerarchico non esclude la proponibilita dell'Azione giudiziaria. (V 2634/73, mass n 366118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)