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Sez. L, Sentenza n. 2217 del 10/04/1982 (Rv. 420083 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420083-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., si ha in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità tra più liti, il quale ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di questa ipotesi, la sospensione non è necessaria e può essere soltanto facoltativa, cosicché il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimità. (Conf 1476/75, mass n 375057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)