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Sez. 5, Sentenza n. 2530 del 07/11/1995 Cc. (dep. 28/11/1995) Rv. 203392 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Art. 275, terzo comma cod. proc. pen. - Presunzione di sussistenza - Deduzione di elementi generici per contrastare la presunzione - Obbligo di motivazione del giudice - Esclusione - Ragione: inversione dell'onere della prova - Fattispecie: riesame di provvedimento dispositivo della custodia cautelare.
Stato
decisa il 1995-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203392-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., la deduzione di elementi generici, quali l'incensuratezza e l'attività lavorativa svolta da parte dell'indagato, non comporta l'obbligo di motivazione del giudice circa la loro idoneità a superare la presunzione stessa. Diversamente, si verrebbe a vuotare la presunzione del suo dato peculiare, costituito dall'inversione dell'onere della prova, cui consegue, indefettibilmente, quello della prospettazione di specifici elementi di segno contrario. (Fattispecie in tema di riesame di provvedimento dispositivo di custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)