diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5015 del 14/10/1998 Cc. (dep. 14/12/1998) Rv. 212381 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Presunzione di pericolosità - Prova contraria - Deduzione di elementi, quali l'età e l'assenza di precedenti penali, già negativamente valutati dal legislatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212381-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In presenza della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. nei confronti di persona gravemente indiziata di appartenere a sodalizi di tipo mafioso, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo. (Fattispecie in cui si è escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dai precedenti penali e giudiziari e dalla giovane età dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)