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Sez. 2, Ordinanza n. 16615 del 13/03/2008 Cc. (dep. 22/04/2008) Rv. 240405 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Delitti di criminalità mafiosa - Presunzione di adeguatezza - Dovere di motivazione del giudice.
Stato
decisa il 2008-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240405-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione normativa di adeguatezza di tale sola misura nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa, che può essere superata solo in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari, esonera il giudice dal dovere di motivare l'applicazione della misura a fronte della deduzione difensiva di elementi generici (quali, ad es., il periodo di carcerazione già sofferto, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, il non essersi dato alla latitanza, ecc. ecc.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)