diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31608 del 06/12/2018 (Rv. 652056 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Ritardo nel pagamento del tributo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652056-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione nell'ipotesi di ritardo nel pagamento del tributo sia perché tale possibilità non è prevista, sia in quanto l'adempimento tardivo effettuato entro determinati termini costituisce di per sé una forma di ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)